Articolo 1 - Denominazione e sede
Su iniziativa della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo è costituita la «Fondazione Cesare Pozzo per la mutualità ETS», con sede in Milano, via San Gregorio n. 46
Articolo 2 - Scopo - Attività
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento d attività di interesse generale. La Fondazione si propone di promuovere il mutualismo in tutte le sue forme, sviluppare studi, ricerche, promuovere eventi, sostenere, promuovere sviluppare, anche indirettamente, attività svolte da societ di Mutuo soccorso ed altri Enti del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).
Per il proseguimento delle finalità di cui sopra, la Fondazione svolge attività di intresse generale nei seguenti settori (art. 5 Codice del Terzo Settore):
-attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d), con progetti sviluppati nell'ambito della cultura e dell'educazione alla mutualità nelle scuole primarie, secondarie e all'Università;
-interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f), tramite la gestione della Biblioteca Cesare Pozzo e dell'archivio storico della Società di mutuo soccorso;
-ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h), tramite collaborazioni con altre fondazioni, con centri di ricerca e con università;
-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore (lettera i), in particolare tramite pubblicazioni inerenti temi del mutuo soccorso.
Negli ambiti di cui sopra, la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo:
-promuovere e sviluppare, anche indirettamente con prestazioni a favore di Istituti o Enti aventi scopi analoghi,ogni iniziativa intesa a perseguire scopi mutualistici in campo sanitario, socio assistenziale e prevideniaale e nell'economia sociale;
-promuvere la cultura mutualistica l fine di individuare le aree dei bisogni e studiare i possibili interventi, nonchè il miglioramento dei servizi e degli interventi;
-individuare, all'interno del Terzo settore e in ogni altra area della Societ civile, destinatari meritevoli di attenzione attraverso i quali promuovere il mutualismo;
-promuovere e valorizzare le cose di interesse storico ed artistico delle società di mutuo soccorso, salvaguardandone il patrimoniostorico ed ideale, gestendo anche la Biblioteca Cesare Pozzo ed il suo patrimonio storico documentale;
-promuovere iniziative ed eventi culturali a favore dei mutualisti e delle loro famiglie, ricercando collegamenti con scuole , università e centri di ricerca.
La Fondazione potrà svolgere attività dierse da quelle di cui sopra, secondarie e stumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
La Fondazione, nel rispetto dei limiti posti dalle vigenti disposizioni di legge, potrà, nello svolgimento delle proprie ttività avvalersi di volontari, nonchè promuovere e realizzare attività di raccolta fondi da destinare alle attività istituzionali.
Articolo 3 - Funzionamento e patrimonio
Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantire il funzionamento della stessa, il suo patrimonio viene assicurato dal Fondatore come indicato nell'atto costitutivo e attraverso ulteriori eventuali incrementi deliberati dagli organi sociali. Il patrimonio è costituito:
-dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite a titolo di liberalità dal Socio Fondatore;
-dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni o contributi da parte di enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio ai fini di cui all'art. 2;
-dalle somme derivanti e prelevate dai redditi.
Articolo 4 - Entrate finanziarie
Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
-dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art.3;
-di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
Il patrimonio della Fondazione, compresi eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, noncjè le risrve e i fondi costituiti con gli stessi, sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche,solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione. Ai fini di cui sopraè vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate al Fondatore, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili i casi dicui all'art. 8 comma 3 del Codice del Terzo Settore.
Articolo 5 - Organi della fondazione
Organi della Fondazione sono:
-il Consiglio direttivo,
-il Presidente della Fondazione,
-il Comitato scientifico,
-l'Organo di controllo,
-il Revisore legale ove nominato.
Articolo 6 - Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da tre membri nominati dal Fondatore.
I componenti il Consiglio direttivo durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.
Ove il Fondatore non voglia o non possa procedere al rinnovo delle cariche, ovvero sia estinto, la designazione dei componenti il consiglio direttivo avverrà ad opera della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue.
La sostituzione dei componenti il consiglio direttivo, in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso – è deliberata per cooptazione dal Consiglio direttivo per il rimanente periodo del triennio, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Fondatore.
Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro 15 giorni dalla notizia avutane dal Presidente della Fondazione, si intende che l’abbia rifiutata; in tal caso il consiglio stesso può procedere ad una nuova cooptazione.
La carica di Consigliere è incompatibile con cariche istituzionali Centrali e periferiche ricoperte nel Fondatore.
Articolo 7 - Presidente
Il Consiglio direttivo sceglie tra i suoi componenti un Presidente ed un Vice Presidente e un Segretario, i quali durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo ed il Comitato scientifico. Il Presidente, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo. Egli può delegare tali compiti, in tutto od in parte, al Vice-presidente, od, occorrendo, al Segretario.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice presidente.
Al Presidente è riconosciuto un compenso stabilito dal Fondatore a inizio mandato. Agli altri componenti del Consiglio Direttivo, per l’espletamento degli incarichi istituzionali, può essere riconosciuto un compenso, che la Fondazione deve stabilire con il consenso del Fondatore (il cui parere è obbligatorio e vincolante). Ai membri del Consiglio Direttivo sono riconosciuti i rimborsidelle spese documentate. Il compenso dei Consiglieri rispetta comunque i limiti di cui all'art.8 comma 3 del Codice del Terzo Settore.
Articolo 8 - Compiti del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare:
-predispone e approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, nonchè, nei casi previsti dal Codice del Terzo Settore, il bilancio sociale; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziariocui il bilancio stesso si riferisce;
-delibera i regolamenti;
-delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
-dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;
-delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o privati, nazionali o internazionali;
-delibera l’eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l’organizzazione e il funzionamento;
-provvede alla nomina dei componenti il Comitato scientifico, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 10;
-provvede, se richiesto dalle dimensioni della Fondazione, alla nomina del Direttore;
-provvede alla nomina dell'organi di controllo, e se del caso alla nomina del revisore legale;
-provvede alla nomina e al licenziamento del personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
-provvede all’istituzione ed all’ordinamento degli uffici della Fondazione, ivi comprese eventuali rappresentanze fuori sede;
-delibera, sentito il Fondatore, (il cui parere è obbligatorio e vincolante), le modifiche dello statuto con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
-delibera i poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente, ai consiglieri e al Direttore in aggiunta a quelli già loro spettanti per statuto.
Articolo 9 - Funzionamento del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o da persona a ciò delegata.
Dovrà inoltre essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un dei suoi componenti.
La convocazione del Consiglio direttivo è fatta con avviso inviato per lettera raccomandata, in alternativa via fax o posta elettronica, almeno 7 giorni prima della riunione, all'indirizzo indicato nei libri sociali.
Il Consiglio direttivo può deliberare con la presenza di almeno due componenti, quando il presente statuto non richieda maggioranze qualificate.
Le deliberazioni sono valide se adottate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio direttivo si può riunire in teleconferenza o in videoconferenza; in tal caso le sue deliberazioni sono valide qualora sia certa la identificazione dei partecipanti e tutti possano intervenire attivamente in tempo reale alla discussione e votazione degli argomenti all'ordine del giorno.
Le decisioni del consiglio direttivo, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli perché sia assicurato a ciascun consigliere il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza dei consiglieri.
I verbali delle decisioni del Consiglio direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico sul libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuto ai sensi di legge.
Articolo 10 - Comitato scientifico
Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione ed è composto da quattro membri, oltre al Presidente della Fondazione, di cui tre scelti dal Consiglio direttivo tra personalità distintesi nei campi di attività indicati all’art. 2.
I componenti il Comitato scientifico durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. I componenti il Comitato scientifico possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo del triennio.
Ai componenti il Comitato scientifico, per l’espletamento degli incarichi istituzionali, compete esclusivamente il rimborso delle spese.
Articolo 11 - Funzionamento del Comitato scientifico
Il Comitato scientifico si riunisce almeno una volta all’anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno due terzi dei componenti del Comitato stesso.
Il Comitato scientifico:
-formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione;
-esprime i pareri sul programma di attività ed esso sottoposti dal Consiglio direttivo;
-esprime il parere sui risultati conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dalla Fondazione;
-esprime indicazioni per lo sviluppo delle attività della Fondazione e per l’apertura eventuale di nuove linee di attività;
-esprime suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.
Articolo 12 - Direttore
Qualora le dimensioni operative raggiunte dalla Fondazione lo richiedano, può essere nominato un Direttore per l’esecuzione delle attività di gestione.
Articolo 13 - Esercizio finanziario e bilancio
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo per l'esercizio sucessivo.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio direttivo redige ed approva nei modi di legge il bilancio di esercizio, nonchè, ove obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale, redatti e depositati secondo le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. Entro lo stesso termine, copia del bilancio dovrà essere consegnata al fondatore.
Articolo 14 - Organo di controllo-Revisione legale
L'organo di controllo della Fondazione è composto da un solo membro. Ove ritenuto opportuno il Consiglio direttivo potrà tuttavia nominare un organo di controllo collegiale, composto da due a cinque membri.
L'organo di controllo rimane in carica tre esercizi, e scade alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esecizio della sua carica.
L'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. In caso di nomina di Organo di controllo colleggiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Si applicano all'Organo di controllo le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'articolo 2399 del codice civile.
Spettano all'Ordine di controllo le funzioni e i poteri di legge. Qualora non sia obbligatoria la nomina di un revisore o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, all'Organo di controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti.
Il primo Organo di controllo è nominato dal Fondatore. Succesivamentel'Organo di controllo verrà nominato dal Conssiglio direttivo.
L'organo di controllo deve essere convocato per partecipare alle adunanze del consiglio direttivo.
Articolo 15 - Albo della fondazione
Presso la Fondazione è istituito l’albo dei soggetti benemeriti nel quale vengono iscritti, previa delibera del consiglio direttivo, sentito il comitato scientifico, gli enti pubblici e privati, le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statutari.
Articolo 16 - Scioglimento della Fondazione
In caso estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione, il Consiglio direttivo potrà nominare uno o più liquidatori, determinandone attribuzioni e retribuzioni, nei limiti di legge.
Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere potitivo dell'Ufficio di cui all'articolo45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dal Consiglio direttivo tra quelli aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione, ovvero a fini di pubblica utilità secondo quanto deliberato dal Consiglio direttivo. In mancanza il patrimonio residuo sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale, salve le diverse destinazioni imposte dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
Articolo 17 - Conciliazione
Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Milano, con gli effetti previsti dagli artt. 38 ss d. lgs. 5/2003.
Articolo 18 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e regolamento tempo per tempo vigenti.